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Sez. L, Sentenza n. 15216 del 03/07/2014 (Rv. 631677 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Dipendenti pubblici - Part-time orizzontale e verticale - Ferie annuali - Calcolo - Contratto collettivo integrativo per il personale dell'Avvocatura dello Stato - Lavoratori con orario settimanale inferiore a quello ordinario ripartito su cinque giornate anziché sei - Qualificazione - Part-time verticale - Facoltà per i dipendenti di avvalersi dell'orario articolato su cinque giorni alla settimana (con turnazione per il sesto) - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631677-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di lavoro a tempo parziale alle dipendenze della P.A., l'art. 23, comma 3, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 18 febbraio 1999 prevede che i lavoratori in part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno, mentre i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Ne consegue che, ove il lavoratore fornisca, come previsto dal contratto collettivo integrativo per il personale dell'Avvocatura dello Stato, la propria prestazione per un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su cinque giorni alla settimana a fronte di un orario di servizio articolato, in via generale, su sei giorni alla settimana, il rapporto va qualificato come part-time verticale e al dipendente competono i cinque sesti dei giorni di ferie spettanti al personale con orario pieno, senza che rilevi che anche quest'ultimo abbia la facoltà di avvalersi di un orario articolato su cinque giorni alla settimana, con turnazione per la copertura della sesta giornata.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 18/02/1999 art. 23 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)