Sez. L, Sentenza n. 1424 del 23/01/2014 (Rv. 630282 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro a tempo parziale verticale - Ferie annue - Calcolo - Criterio - Facoltà per i dipendenti a tempo pieno di avvalersi dell'orario articolato su cinque giorni alla settimana - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici, l'art. 23, comma 3, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 18 febbraio 1999, prevede che i lavoratori in part time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno. Ne consegue che, ove il lavoratore fornisca la propria prestazione lavorativa per quattro giorni alla settimana a fronte di un orario di servizio articolato, in via generale, su sei giorni alla settimana, al dipendente competono i quattro sesti dei giorni di ferie spettanti al personale con orario pieno, restando irrilevante la circostanza che quest'ultimo abbia la facoltà di avvalersi di un orario articolato su cinque giorni alla settimana.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 18/02/1999 art. 23 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)