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Sez. L, Sentenza n. 772 del 26/01/1991 (Rv. 470675 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Promozioni e concorsi. | Svolgimento di mansioni superiori per un semestre senza ordine scritto del direttore dell'azienda - Diritto alla qualifica superiore - Esclusione - Diritto al corrispondente trattamento economico - Sussistenza - Limiti - Successivo riconoscimento della superiorità delle mansioni svolte - Valore probatorio - Portata.
Stato
decisa il 1991-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470675-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Promozioni e concorsi.

In tema di rapporto di lavoro del personale di azienda esercente un pubblico servizio di trasporto in concessione, la mancanza dell'ordine scritto (in relazione all'intero semestre di svolgimento delle mansioni superiori) del direttore dell'azienda impedisce l'accoglimento della domanda di riconoscimento della qualifica superiore, ma non preclude al lavoratore il diritto (cui non è di ostacolo neppure il disposto dell'art. 9 della legge n. 30 del 1978) al trattamento economico per le mansioni superiori di fatto svolte, sempreché l'espletamento di queste non sia avvenuto contro l'espressa volontà del datore di lavoro. Ai fini dell'applicazione di tale principio, deve considerarsi che il successivo riconoscimento da parte dell'azienda, mediante una proposta transattiva, della superiorità delle mansioni svolte dal dipendente, se non può sostituire l'ordine scritto necessario per la promozione cosiddetta automatica, costituisce tuttavia un elemento che, da un lato, è idoneo ad escludere la volontà del datore di lavoro contraria all'espletamento di quelle mansioni (volontà di per sè non desumibile dalla mera mancanza dell'ordine scritto) e, dall'altro, è valutabile, nel contesto delle altre risultanze probatorie, come ammissione della superiorità delle mansioni dedotta dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)