Sez. 5 - , Sentenza n. 24378 del 30/11/2016 (Rv. 641731 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze - Dichiarazione secondo il principio di competenza - Cessione di azienda - Annullamento dell'atto - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla vendita di un'azienda va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando che quella vendita possa essere, eventualmente e successivamente, annullata con conseguente restituzione dell'incasso, atteso che i due momenti integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la restituzione del prezzo seguito all'annullamento del contratto) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati - l'uno come guadagno, l'altro come perdita - nei distinti periodi in cui si verificano.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)