diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 27296 del 23/12/2014 (Rv. 633658 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Costi per prestazioni di servizio - Momento dell'imputazione - Ultimazione della prestazione - Diverso momento di pagamento - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633658-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, a norma dell'art. 75 (ora 109), secondo comma, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento. (Fattispecie relativa alla fruizione di un pacchetto unitario di lezioni per il personale dipendente, acquistato nell'anno antecedente).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)