Sez. 3, Sentenza n. 3285 del 16/11/1971 (Rv. 354754 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI ADEMPIMENTO - SENTENZA STATUENTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - MANCANZA DI EFFETTI PRATICI - RICHIESTA DELL'ADEMPIENTE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO O DI RINVIO - AMMISSIBILITA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI ADEMPIMENTO - SENTENZA STATUENTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - MANCANZA DI EFFETTI PRATICI - RICHIESTA DELL'ADEMPIENTE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO O DI RINVIO - AMMISSIBILITA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
In applicazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art 1453 cod civ, se la sentenza, la quale ha ordinato alla parte inadempiente la esecuzione del contratto non abbia o non possa piu avere alcun pratico effetto per il perdurare dell'inadempimento ovvero per altre circostanze sopravvenute, ben puo la parte adempiente anziche insistere per l'inadempimento chiedere, con le conseguenti pronuncie, la risoluzione del contratto; e cio esso puo fare non solo in grado di appello, ma anche in Sede di rinvio dalla Cassazione e persino dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che ha accolto la domanda di condanna all'adempimento. (V 1897'68, mass n 333882).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)