Sez. 3, Sentenza n. 4164 del 26/04/1999 (Rv. 525777 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Originaria proposizione di una domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale - Successiva proposizione di domanda di risoluzione per inadempimento del contratto - Disciplina del secondo comma dell'art. 1453 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
La previsione del secondo comma dell'art. 1453 cod. civ., in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della "mutatio libelli" nel corso del processo, la sostituzione - anche in appello ed eventualmente in sede di giudizio di rinvio - della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un'azione avente un "petitum" del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. Ne consegue che l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto di divieto e la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando, peraltro, in contrario che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto, equivalendo tale riserva a mancata proposizione della relativa domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)