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Sez. L, Sentenza n. 11658 del 05/12/1990 (Rv. 470038 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI LAVORO INTENSO EX ACCORDO DEL 1975 PER IL C.T.P. DI NAPOLI.*
Stato
decisa il 1990-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470038-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI LAVORO INTENSO EX ACCORDO DEL 1975 PER IL C.T.P. DI NAPOLI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compresi gli accordi aziendali, è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte aveva ritenuto che i lavoratori del C.T.P. di Napoli addetti al settore movimento, non avessero diritto all'indennità di lavoro intenso di cui all'accordo del 1975, corrispondendo la stessa al cosiddetto forfait di lavoro straordinario istituito nel 1962 e previsto a favore solo dei funzionari e degli impiegati amministrativi e non anche degli impiegati del settore movimento, come, malgrado la Mancanza di specificazioni testuali, facevano ritenere la circostanza che questi ultimi non avessero per lungo tempo avanzato alcuna pretesa al riguardo e non fossero poi stati inclusi fra i beneficiari indicati dal detto accordo del 1975). (Conf 2064/90, mass n 465896).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)