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Sez. L, Sentenza n. 2064 del 14/03/1990 (Rv. 465896 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INTENTO PERSEGUITO DALLE PARTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - ESPRESSIONI USATE - RILEVANZA ESCLUSIVA - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI - APPLICABILITÀ AGLI ATTI UNILATERALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI LAVORO INTENSO E DI COSIDDETTO FORFAIT DI LAVORO STRAORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465896-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INTENTO PERSEGUITO DALLE PARTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - ESPRESSIONI USATE - RILEVANZA ESCLUSIVA - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI - APPLICABILITÀ AGLI ATTI UNILATERALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI LAVORO INTENSO E DI COSIDDETTO FORFAIT DI LAVORO STRAORDINARIO.*

In tema d'interpretazione della volontà negoziale con riguardo ai contratti collettivi di lavoro, l'intento perseguito dalle parti deve essere ricercato muovendo dal testo delle espressioni adoperate, restando escluso, ove queste indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, dei quali, comunque, quello del comportamento complessivo delle parti, indicato dal secondo comma, dell'art. 1362 cod. civ., non è applicabile agli Atti unilaterali, quali le Disposizioni o risoluzioni del datore, in quanto incompatibile (art. 1324 cod. civ.) con la natura dei medesimi. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che i lavoratori dipendenti di consorzio di trasporto pubblico, appartenenti al ruolo movimento, non avessero diritto all'indennità di lavoro intenso, non rientrando essi fra i beneficiari indicati nell'accordo del 1975 e corrispondendo la stessa al cosiddetto forfait di lavoro straordinario, istituito, con disposizione aziendale dell'1 novembre 1962, a favore solo degli impiegati del settore amministrativo-contabile e non anche degli impiegati del settore movimento, i quali per lungo tempo non avevano avanzato alcuna pretesa al riguardo. La S.C. ha censurato tale decisione, per aver essa trascurato il significato letterale, evidenziato dalla previsione della corresponsione del detto compenso forfettario "indistintamente a tutti i funzionari e impiegati della azienda", e per aver valorizzato il comportamento di soggetti che non erano stati autori dell'atto). (V 8126/87, mass n 455780).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)