diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4572 del 21/05/1990 (Rv. 467287 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA - INGIUNZIONE - CONTESTAZIONE DELLA IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAVVENTORE EFFETTUATA A DISTANZA DALLE GUARDIE FORESTALI - AMMISSIBILITÀ - QUERELA DI FALSO IN RELAZIONE ALL'ASSUNTO DEI VERBALIZZANTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467287-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA - INGIUNZIONE - CONTESTAZIONE DELLA IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAVVENTORE EFFETTUATA A DISTANZA DALLE GUARDIE FORESTALI - AMMISSIBILITÀ - QUERELA DI FALSO IN RELAZIONE ALL'ASSUNTO DEI VERBALIZZANTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a sanzione amministrativa irrogata per violazioni della legge sulla caccia, il contravventore, in Sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, può contestare con ogni mezzo non il fatto obbiettivo direttamente accertato dal pubblico ufficiale bensì la valutazione dei fatti compiuta dallo stesso e così la propria identificazione, ove sia stata effettuata a distanza dalle guardie forestali, versandosi nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti, che può sempre essere messo in discussione e liberamente valutato dal giudice, anche in contrasto con l'assunto dei verbalizzanti, senza che sia necessario proporre querela di falso. (V 557/90, mass n 465031; (V 6628/83, mass n 431358; (V 4608/81, mass n 415321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)