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Sez. 3, Sentenza n. 4697 del 25/08/1984 (Rv. 436595 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO SULL'IMMOBILE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436595-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO SULL'IMMOBILE - INSUFFICIENZA.*

La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2053 cod. civ. a carico del proprietario per i danni cagionati dalla rovina di un edificio (comprensiva della caduta parziale di materiali componenti la costruzione anche con carattere di accessorietà) può essere vinta solo dalla prova, su di lui gravante, che l'evento non sia da attribuire a vizio di costruzione o difetto di manutenzione e cioè della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore ovvero di altri fatti, posti in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato, aventi un'efficienza causale del tutto autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, con la conseguenza che tali fatti non sono ravvisabili nell'attività svolta sull'immobile da altro soggetto per incarico di quest'ultimo, come nel caso di affidamento di lavori in appalto. (V 2079/83, mass n 426937).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)