diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2079 del 24/03/1983 (Rv. 426937 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DEL PROPRIETARIO - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO - FATTI POSTI IN ESSERE DA UN TERZO PER INCARICO DEL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426937-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DEL PROPRIETARIO - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO - FATTI POSTI IN ESSERE DA UN TERZO PER INCARICO DEL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE.*

La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2053 cod. civ. a carico del proprietario per i danni cagionati dalla rovina di un edificio o di altra costruzione può essere vinta unicamente dalla prova, su quello gravante, che la rovina "non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione" e cioè dalla ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore ovvero di altri fatti, posti in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato, i quali assurgano, nella causazione dell'evento dannoso, a fatti estranei alla sfera d'Azione del proprietario dell'immobile, che abbiano cioè un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) di lui con la conseguenza che tali fatti non sono ravvisabili nell'attività svolta sull'immobile da altro soggetto per incarico del proprietario. (V 1632/73, mass n 364499; (Conf 3273/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)