Sez. L - , Sentenza n. 27387 del 29/10/2018 (Rv. 650987 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Rifiuto della prestazione lavorativa - Mancato esercizio del potere disciplinare - Legittimità del rifiuto - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio a tutela del buon andamento della P.A., tuttavia il suo mancato esercizio non vale a rendere legittimo il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa opposto da un dipendente, anzi, in detta ipotesi, occorrerà valutare la sussistenza di una responsabilità omissiva del dirigente preposto alla attivazione del procedimento disciplinare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 168 art. 55 bis com. 9, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)