Sez. L - , Ordinanza n. 18849 del 28/07/2017 (Rv. 645254 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | - Pubblico impiego contrattualizzato - Sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale – Collocamento in quiescenza del lavoratore - Attivazione del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, successivamente definito con proscioglimento per estinzione del reato, l'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell'ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente, sicché il datore di lavoro ha l'onere di attivare o riprendere l'iniziativa disciplinare, al fine di valutare autonomamente l'incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)