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Sez. 2, Sentenza n. 41456 del 02/10/2012 Cc. (dep. 24/10/2012) Rv. 253829 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Riconoscimento della voce dell'indiziato - Natura - Assenza di garanzie difensive - Illegittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253829-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE

La richiesta rivolta all'indiziato, nella fase delle indagini preliminari, di pronunciare delle espressioni verbali, al fine di consentire il riconoscimento della voce da parte della persona offesa costituisce atto atipico di indagine della polizia giudiziaria pienamente legittimo a norma degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., che non influisce sulla libertà di autodeterminazione della persona interessata, se non è effettuato con metodi coercitivi, e che non impone la partecipazione obbligatoria del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)