diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 28681 del 09/07/2010 Ud. (dep. 21/07/2010) Rv. 248213 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE | Saggio fonico - Natura giuridica - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248213-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE

Il saggio fonico costituisce prova documentale, non dichiarativa, e non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti, perché in esso è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né pro né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell'espletamento di una perizia, sicché esso è acquisibile senza formalità, non incidendo sulla libertà personale dell'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)