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Sez. L, Ordinanza n. 5445 del 11/03/2026 (Rv. 678576-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | NASpI - Disoccupazione involontaria - Dimissioni per giusta causa - Gravità dell'inadempimento datoriale - Reiterata omissione del versamento dei contributi previdenziali - Tutele previste per sterilizzarne gli effetti negativi - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678576-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

La reiterata omissione del versamento della contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro è suscettibile di integrare la giusta causa di dimissioni del lavoratore, e dar luogo così allo stato di disoccupazione involontaria, presupposto per il riconoscimento del diritto alla NASpI, non rilevando in contrario le misure previste dall'ordinamento previdenziale per sterilizzare gli effetti negativi dell'inadempimento datoriale, quali l'automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., ovvero la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, in quanto strumenti inidonei a incidere sulla lesione del rapporto fiduciario derivante dalla grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede che devono governare il rapporto di lavoro.

Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3, Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)