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Sez. L - , Sentenza n. 12565 del 18/05/2017 (Rv. 644499 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione ordinaria - Dimissioni - Motivi di salute - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644499-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 34, comma 5, della l. n. 448 del 1998, come interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 269 del 2002), le dimissioni del lavoratore per motivi di salute non sono riconducibili all’ipotesi di cessazione del rapporto per giusta causa ascrivibile al comportamento del datore di lavoro o di altro soggetto, sicché non determinano uno stato di disoccupazione involontario ai sensi dell'art. 38 Cost., idoneo a fondare il diritto alla percezione della relativa indennità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda del lavoratore che si era dimesso per asma bronchiale da allergie alle farine, patologia che ne rendeva impossibile l’utile impiego all’interno di una panetteria).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 34 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)