Sez. L, Sentenza n. 13098 del 08/09/2003 (Rv. 566644 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Impugnazione della pronuncia relativa alla liquidazione delle spese del giudizio - Limiti - Deduzione di violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. - Insufficienza - Obbligo di specificazione delle singole voci di tabella professionale inosservate - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, essendo il sindacato di legittimità limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice che abbia posto l'onere a carico della parte soccombente, limitandosi alla generica denuncia della violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)