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Sez. 1, Sentenza n. 5687 del 12/11/1984 (Rv. 437362 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROCEDIMENTO PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - DEDUZIONE IN CORSO DI CAUSA DELL'ADULTERIO DELLA MOGLIE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437362-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROCEDIMENTO PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - DEDUZIONE IN CORSO DI CAUSA DELL'ADULTERIO DELLA MOGLIE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di Azione di disconoscimento di paternità la deduzione in corso di causa dell'adulterio della moglie come condizione di ammissibilità della relativa Azione non costituisce una non consentita mutatio libelli ove l'attore in disconoscimento, nell'atto introduttivo del giudizio, pur denunciando la propria impotentia generandi, abbia dedotto la relazione adulterina della moglie e l'infedeltà della stessa, che può essere fatta valere - secondo il paradigma indicato nell'art. 235 cod. civ. nel testo modificato dall'art. 93 legge 19 maggio 1975 n. 151 - quale ius superveniens nei procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia. (V 852/76, mass n 379519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)