Sez. 1, Sentenza n. 852 del 11/03/1976 (Rv. 379519 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 93 DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - SENTENZA DI RIGETTO - RIFERIMENTO ALLE VECCHIE IPOTESI DI FISICA IMPOSSIBILITA DI COABITAZIONE, E DI ADULTERIO DELLA MOGLIE - RIGETTO DI ISTANZA DI CONSULENZA EMATOLOGICA - CASSAZIONE CON RINVIO - NUOVE IPOTESI DI NON COABITAZIONE E DI ADULTERIO - PROVE GENETICHE ED EMATOLOGICHE - NUOVE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 93 DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - SENTENZA DI RIGETTO - RIFERIMENTO ALLE VECCHIE IPOTESI DI FISICA IMPOSSIBILITA DI COABITAZIONE, E DI ADULTERIO DELLA MOGLIE - RIGETTO DI ISTANZA DI CONSULENZA EMATOLOGICA - CASSAZIONE CON RINVIO - NUOVE IPOTESI DI NON COABITAZIONE E DI ADULTERIO - PROVE GENETICHE ED EMATOLOGICHE - NUOVE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA.*
In tema di disconoscimento della paternita del figlio concepito durante il matrimonio, per effetto della legge 19 maggio 1975 n 151, applicabile, quale ius superveniens, nei procedimenti ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore, la sentenza di merito che, nel regime dell'art 235 cod civ prima delle modifiche ad esso apportate dall'art 93 della citata legge n 151 del 1975, abbia rigettato una domanda di disconoscimento della paternita, fondata sulle circostanze della fisica impossibilita di coabitazione e dell'adulterio della moglie, ed abbia altresi respinto istanza di consulenza ematologica, va cassata con rinvio, al fine di consentire un riesame del materiale istruttorio acquisito e delle istanze probatorie delle parti, alla stregua delle sostanziali innovazioni apportate dall'indicato art 93. Invero, per quanto riguarda l'ipotesi della mancata coabitazione, la nuova formulazione dell'art 235 cod civ ha sostituito la nozione di 'fisica impossibilita di coabitare per causa di allontanamento od altro fattò con quella piu generica ed ampia di 'non coabitazioné, prescindente dall'individuazione di una causa specifica che l'abbia determinata e comprensiva di ogni caso in cui fra i coniugi, ancorche abitanti nello stesso alloggio od incontratisi nello stesso luogo, siano mancati rapporti fisici; per quanto riguarda poi l'ipotesi dell'adulterio, la nuova formulazione dell'art 235 cod civ non richiede piu, al fine di ammettere il marito a provare ogni altra circostanza tendente ad escludere la paternita, la dimostrazione dell'adulterio 'è dello occultamento della gravidanza e della nascita, ma, usando la congiunzione 'ò, considera, al fine indicato, sufficiente la ricorrenza di uno dei due indicati fatti, ed inoltre, fra le altre prove tendenti ad escludere la paternita, espressamente prevede quelle genetiche ed ematologiche (la cui ammissione, quindi, non deve essere limitata, come sotto il vigore della precedente normativa, al caso eccezionale della impossibilita per il giudice di attingere aliunde le fonti del proprio convincimento).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)