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Sez. 2, Sentenza n. 713 del 05/03/1968 (Rv. 331942 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE- DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI- OCCUPAZIONE DI FONDI A SEGUITO DELL'ESECUZIONE O MANUTENZIONE DI OPERE DESTINATE A REGOLARE IL REGIME DELLE ACQUE - CONTROVERSIE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE - LEGITTIMITA O ILLEGITTIMITA DELL'OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331942-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE- DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI- OCCUPAZIONE DI FONDI A SEGUITO DELL'ESECUZIONE O MANUTENZIONE DI OPERE DESTINATE A REGOLARE IL REGIME DELLE ACQUE - CONTROVERSIE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE - LEGITTIMITA O ILLEGITTIMITA DELL'OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*

Sono devoluti alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche le controversie originate dall'occupazione di fondi a seguito dell'esecuzione o manutenzione di opere destinate a regolare il regime delle acque, senza distinzione fra occupazione legittima (disposta, cioe, dalla pa in forza di regolare procedura nei modi e forme stabiliti dalla legge) ed occupazione abusiva (eseguita, cioe, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti e delle condizioni idonei a legittimare il comportamento della P. a., sempre che, ovviamente, dette occupazioni siano state determinate dall'esecuzione di opere attinenti alla bonifica, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche). L'inclusione, infatti, nella previsione dell'art.140, lettera d del tu 11 dicembre 1933, n 1775, non solo delle controversie relative alle indennita previste dall'art.46 della legge 25 giugno 1865, n.2359, ma anche di qualunque controversia concernente in genere la responsabilita per occupazione di fondi riguardo ai proprietari degli immobili stessi (sia essa permanente o temporanea, totale o parziale), mostra che il legislatore ha voluto disciplinare in modo uniforme la materia, devolvendo all'organo specializzato le controversie di qualunque natura relative alle occupazioni, quale che sia la materia delle stesse, in considerazione dell'interesse pubblico inerente al regime delle acque pubbliche.*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)