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Sez. 5 - , Sentenza n. 5392 del 03/03/2017 (Rv. 643294 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Impresa commerciale - Interessi su somme erogate per finanziamenti a terzi - Reddito d'impresa - Configurabilità - Obbligo di effettuare la ritenuta - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643294-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

Gli interessi su somme erogate per finanziamenti a terzi, se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato, sono da considerare, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 597 del 1973, non già redditi di capitale, bensì redditi d'impresa, con la conseguenza che nessuna ritenuta deve essere in tal caso operata, non essendo il regime delle ritenute, quale dettato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ai redditi d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 44, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)