Sez. 5 - , Sentenza n. 19793 del 09/08/2017 (Rv. 645116 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Interessi su mutui, finanziamenti e simili erogati dalle società o dagli enti indicati dall'art. 48, comma 1, d.P.R. 917 del 1986 - Redditi d'impresa - Configurabilità - Conseguenze - Ritenuta alla fonte - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE
Gli interessi su mutui, finanziamenti o simili, percepiti dalle società e dagli enti esercenti attività commerciali residenti di cui all'art. 73 comma 1, lettera a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, o dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla successiva lett. d), o nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono, come stabilito dall'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito di capitale e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa, con la conseguenza che non sorge per il soggetto erogante l'obbligo di effettuare la ritenuta d'imposta, salvi i casi espressamente previsti dall'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)