Sez. 3, Sentenza n. 7745 del 13/07/1993 (Rv. 483140 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - In genere | Rinunzie e transazioni - Disciplina ex art. 23 legge n. 11 del 1971 - Portata - Sindacato - Assistenza - Mancanza - Deduzione - Soggetto legittimato.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - In genere
L'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nello stabilire l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, non tutela un interesse superiore a quello delle parti stesse, configurando tale norma una ipotesi di mera annullabilità del contratto, con la conseguenza che la mancanza dell'assistenza del sindacato può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)