Sez. 3, Sentenza n. 3425 del 21/04/1997 (Rv. 503830 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Su diritti disponibili - Stipulati senza l' assistenza delle organizzazioni professionali (ex art 23 legge 11 del 1971) - Conseguenze - Annullabilità nel termine di decadenza ex art. 2113 secondo comma cod.civ. - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 58 legge 203 del 1982 - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
Poiché l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, prevista dall' art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11 per la validità di rinunce e transazioni su diritti disponibili, non è posta a tutela di interessi pubblici, la pattuizione di tali negozi senza la predetta assistenza ne determina l'annullabilità- e non la nullità, disposta dall'art. 58 legge 203 del 1982 per violazioni sostanziali alla stessa legge e non formali - soggetta alla decadenza prevista dall'art. 2113 secondo comma cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)