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Sez. L, Sentenza n. 2659 del 28/04/1984 (Rv. 434683 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - ATTRIBUZIONE DELL'ANZIANITÀ AGGIUNTIVA - CONDIZIONE DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA PRIMA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DUBBIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 3 E 24 COST. - INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434683-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - ATTRIBUZIONE DELL'ANZIANITÀ AGGIUNTIVA - CONDIZIONE DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA PRIMA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DUBBIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 3 E 24 COST. - INFONDATEZZA.*

La disposizione dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 (norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) - che subordina l'attribuzione della anzianità aggiuntiva alla condizione della tempestiva domanda di collocamento a riposo prima della cessazione del rapporto per qualsiasi altra causa, anche incolpevole - non è né irrazionale né ingiusta, in relazione al fine (sfoltimento dei ruoli di appartenenza) perseguito dalla legge, sicché non ha fondamento il dubbio di legittimità costituzionale di detta disposizione in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. (Conf 500/83, mass n 425296).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)