Sez. L, Sentenza n. 500 del 19/01/1983 (Rv. 425296 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - SOGGETTI BENEFICIATI - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CITATO ARTICOLO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - SOGGETTI BENEFICIATI - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CITATO ARTICOLO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
I benefici (aumenti di servizio) previsti dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336 - i quali hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'art. 1 e carattere alternativo rispetto a quelli previsti dall'art. 2 all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa - sono concessi esclusivamente a coloro che, rientrando fra i dipendenti indicati nell'art. 1 (tenuto conto del disposto del penultimo comma dell'art. 1 della legge n. 824 del 1971), chiedano il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge e non a quelli che, dopo o prima dell'entrata in vigore della legge stessa, siano stati collocati a riposo per qualsiasi causa ai sensi dell'art. 2 (d'ufficio, per limiti di età o per qualsiasi altra legittima ragione) anteriormente alla presentazione della domanda di esodo volontario. Nè ha fondamento il dubbio di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione) dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 in tal modo interpretato, non essendo la norma né irrazionale né ingiusta, in relazione al fine (sfoltimento dei ruoli di appartenenza) perseguito dalla legge, allorché subordina l'attribuzione dell'anzianità aggiuntiva alla condizione della tempestiva domanda di collocamento a riposo, prima della cessazione del rapporto per qualsiasi altra causa, anche incolpevole. (Conf 3268/82, mass n 421229; (Conf 1252/82, mass n 419129; (Conf 1831/81, mass n 412521).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)