Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3670 del 07/02/2019 (Rv. 652905 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Sentenza - Inappellabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Art. 6 CEDU - Compatibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio instaurato a seguito della contestazione alle conclusioni formulate dal CTU nella prima fase non è in contrasto con la Carta costituzionale, che non prevede la pluralità dei gradi di giudizio (fatta eccezione per i provvedimenti in materia di libertà personale), né con l'art. 6 della CEDU, che consente limitazioni di accesso alla tutela giurisdizionale in presenza di motivate ragioni, quali, nella specie, la deflazione del contenzioso ed il contenimento dei tempi processuali, finalità quest'ultima di rango costituzionale, ai sensi dell'art. 111, e sovranazionale, in applicazione dello stesso art. 6 CEDU.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 445 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)