Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13550 del 02/07/2015 (Rv. 635841 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. - Dissenso della parte ricorrente - Pronuncia sulle spese adottata con la sentenza che definisce il giudizio - Impugnabilità con ricorso ordinario per cassazione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
In materia di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis cod. proc. civ., anche la statuizione sulle spese, contenuta nella sentenza che chiude il procedimento instaurato a seguito del dissenso della parte ricorrente, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento non appellabile ma per il quale non è precluso il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)