Sez. 3, Sentenza n. 11972 del 17/05/2010 (Rv. 612886 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Totale distruzione dell'immobile locato causata da incendio - Conseguenza - Estinzione della locazione - Mancato superamento della presunzione di colpa a carico del conduttore - Risoluzione imputabile allo stesso conduttore - Sussistenza - Effetto ulteriore - Risarcimento del danno in favore del locatore - Spettanza.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE
La totale distruzione dell'immobile locato a seguito di incendio comporta, secondo i principi generali, l'estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita; ove, peraltro, il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1588 cod. civ. e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento, al locatore spetta il risarcimento del danno, che deve in tal caso comprendere anche i canoni dovuti in base al contratto e fino allo spirare convenzionale dello stesso, a titolo di mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione dal locatore non voluto né altrimenti determinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)