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Sez. 1, Sentenza n. 8739 del 08/09/1997 (Rv. 507697 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE | Cancellazione della causa dal ruolo disposta con sentenza - Impugnazione della sentenza ex art. 395 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507697-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui venga disposta con sentenza la cancellazione della causa dal ruolo, la suddetta sentenza, attesa la forma del provvedimento adottato, è impugnabile con revocazione ai sensi dell'art 395 cod. proc. civ.. (Nella specie la cancellazione della causa dal ruolo per inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, pur non essendo stata oggetto di dissenso tra le parti, era stata disposta con sentenza, statuente anche in ordine alle spese, e detta sentenza era stata impugnata ex art. 395 cod. proc. civ. per errore di fatto, risultando in atti la sussistenza delle richieste notifiche ai fini dell'integrazione del contraddittorio. In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la proposta impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)