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Sez. 3, Sentenza n. 723 del 24/02/1975 (Rv. 374065 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA ED ORDINANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PROVVEDIMENTO DECISORIO IN FORMA DI ORDINANZA - IMPUGNABILITA - PROVVEDIMENTO NON DECISORIO IN FORMA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO.*
Stato
decisa il 1975-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374065-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA ED ORDINANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PROVVEDIMENTO DECISORIO IN FORMA DI ORDINANZA - IMPUGNABILITA - PROVVEDIMENTO NON DECISORIO IN FORMA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO.*

Per attribuire ad un provvedimento il carattere di ordinanza o di sentenza, al fine di poterne stabilire la soggezione o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre avere riguardo al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, percio, all'effetto giuridico che esso e destinato a produrre, anziche alla denominazione data dal giudice o alla Forma esteriore di esso. Per altro, se e vero che il provvedimento decisorio, erroneamente adottato con la Forma dell'ordinanza, non si sottrae ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, al contrario tali mezzi non sono esperibili quando la risoluzione della questione, sulla quale il giudice ha provveduto pronunciando per errore sentenza, non sia idonea a definire in tutto o in parte la lite o il processo. (nella specie, nel procedimento di opposizione agli Atti esecutivi, e stato ritenuto non impugnabile per Cassazione, ex art 111 della Costituzione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per ritardata Costituzione delle parti, pronunciato dal tribunale con sentenza invece che con ordinanza). (V 759/73, mass n 363002).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)