Sez. 3, Sentenza n. 2734 del 25/06/1977 (Rv. 386390 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI COSTITUENTE MERA PREMESSA LOGICA DELLA DECISIONE DI MERITO - OGGETTO DELLA PRONUNCIA PASSIBILE DI GIUDICATO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI COSTITUENTE MERA PREMESSA LOGICA DELLA DECISIONE DI MERITO - OGGETTO DELLA PRONUNCIA PASSIBILE DI GIUDICATO.*
Quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice e costituito esclusivamente dall'attribuzione (o dalla non attribuzione) del bene della vita conteso, onde il giudicato si Forma sull'accoglimento o sul rigetto della domanda e soltanto in via indiretta e mediata sulle premesse meramente logiche della decisione; con la conseguenza che, se viene impugnata la pronunzia sul merito, il giudice dell'impugnazione non e in alcun modo vincolato ai criteri seguiti dal primo giudice per procedere alla qualificazione giuridica dei fatti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)