Sez. 2, Sentenza n. 1058 del 08/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171728 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE EX ANTE - RAPINA - COMMISSIONE - TENTATIVO DI FURTO DOPO LA RAPINA - ASSORBIMENTO DI REATO - ESCLUSIONE.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE EX ANTE - RAPINA - COMMISSIONE - TENTATIVO DI FURTO DOPO LA RAPINA - ASSORBIMENTO DI REATO - ESCLUSIONE.*
In tema di delitto tentato, anche gli Atti preparatori oltre che quelli esecutivi possono integrare il delitto stesso, qualora abbiano la capacità, valutabile ex ante, di raggiungere il risultato prefisso, in relazione alle circostanze del caso e siano, inoltre, univocamente diretti alla consumazione del reato. Ne consegue che quando l'agente, dopo aver commesso una rapina, tenti di sottrarre un'autovettura per la fuga, pone in essere una attività esecutoria, idonea e diretta in modo non equivoco a consumare un secondo ed autonomo reato. (V mass n 163854; (V mass n 138998, in generale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)