Sez. 2, Sentenza n. 3768 del 11/07/1983 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163854 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PASSAGGIO DELLA COSA SOTTRATTA SOTTO IL DOMINIO DELL'AGENTE PER BREVE TEMPO E NEL LUOGO STESSO DELLA SOTTRAZIONE - REATO - CONSUMAZIONE - RAVVISABILITÀ - PROSECUZIONE DELL'AZIONE CRIMINOSA NELLO STESSO LUOGO E SUCCESSIVA PERDITA DI POSSESSO DELLA COSA - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PASSAGGIO DELLA COSA SOTTRATTA SOTTO IL DOMINIO DELL'AGENTE PER BREVE TEMPO E NEL LUOGO STESSO DELLA SOTTRAZIONE - REATO - CONSUMAZIONE - RAVVISABILITÀ - PROSECUZIONE DELL'AZIONE CRIMINOSA NELLO STESSO LUOGO E SUCCESSIVA PERDITA DI POSSESSO DELLA COSA - IRRILEVANZA.*
Ai fini della Determinazione del momento in cui si verifica l'impossessamento - che segna la consumazione sia del delitto di rapina che di quello di furto - è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente. Ove ciò sia avvenuto il reato non cessa di essere consumato solo perché in un momento successivo altri abbiano impedito al suo autore di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e di procurarsi l'impunità. Nè può ipotizzarsi il tentativo nel caso che dopo l'impossessamento di parte dei beni l'Azione criminosa venga proseguita nello stesso luogo nell'intento di sottrarre altre cose.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)