Sez. 6, Sentenza n. 2276 del 17/12/2002 Cc. (dep. 17/01/2003) Rv. 223507 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Verbale dell'udienza di convalida dell'arresto - Obbligo di trasmissione da parte del pubblico ministero - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Tra gli atti che, ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale del riesame non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto contenente l'interrogatorio dell'arrestato, nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione della misura cautelare, atteso che tale documentazione è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio (nel caso di specie, peraltro, il verbale dell'udienza di convalida non era stato presentato a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)