Sez. L, Sentenza n. 4237 del 03/07/1980 (Rv. 408113 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE - RETRIBUZIONE COSTITUITA PER META DA UNA QUOTA FISSA PARI AD UNA FRAZIONE DEL MINIMO TABELLARE E PER L'ALTRA META DA PROVVIGIONI - VARIAZIONI SUCCESSIVE DEI MINIMI TABELLARI - MANCATO ADEGUAMENTO DELLA QUOTA FISSA - VIOLAZIONE DELL'ART 2077 COD CIV - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE - RETRIBUZIONE COSTITUITA PER META DA UNA QUOTA FISSA PARI AD UNA FRAZIONE DEL MINIMO TABELLARE E PER L'ALTRA META DA PROVVIGIONI - VARIAZIONI SUCCESSIVE DEI MINIMI TABELLARI - MANCATO ADEGUAMENTO DELLA QUOTA FISSA - VIOLAZIONE DELL'ART 2077 COD CIV - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Qualora in un contratto individuale di lavoro sia prevista una retribuzione costituita per meta da una quota fissa pari, al momento della conclusione del contratto, ad una frazione del minimo tabellare e, per l'altra meta, da provvigioni variamente determinate, il mancato adeguamento, contrattualmente previsto, di tale quota fissa alle successive variazioni dei minimi tabellari per effetto della successiva contrattazione collettiva, non viola l'art 2077 cod civ, che prevede il divieto di pattuizioni individuali difformi dalla disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva e determinanti per il lavoratore condizioni, nel loro complesso, meno vantaggiose di quelle assicurate dalla disciplina stessa, ove si accerti che la retribuzione globalmente corrisposta e comprensiva della quota fissa e delle provvigioni sia superiore a quella prevista per i lavoratori sulla base della contrattazione collettiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)