Sez. 2, Sentenza n. 316 del 06/02/1971 (Rv. 349826 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE CIVILE O DEL GIUDICE PENALE - INAMMISSIBILITA - COGNIZIONE DI UN FATTO COSTITUENTE EVENTUALMENTE REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELL'IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE CIVILE E DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE CIVILE O DEL GIUDICE PENALE - INAMMISSIBILITA - COGNIZIONE DI UN FATTO COSTITUENTE EVENTUALMENTE REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELL'IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE CIVILE E DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
Attengono alla Competenza e possono formare oggetto della istanza di regolamento, ai sensi degli artt 42 e 43 cod proc civ, le sole questioni concernenti la identificazione, tra i vari organi investiti di giurisdizione in materia civile, di quello cui spetta la cognizione della controversia, e non e quindi configurabile giuridicamente una questione di Competenza allorche l'alternativa si ponga tra il giudice civile ed il giudice penale. Pertanto, qualora in Sede civile sia dedotto in giudizio un fatto che possa eventualmente integrare gli estremi di un reato e si discuta se al giudice civile spetti o meno la cognizione di tale fatto, sia pure ai soli effetti civili, la questione esorbita dalla materia della 'Competenzà e riflette, piuttosto, la sussistenza o meno di un limite che potrebbe se mai risolversi in una ragione di improponibilita dell'Azione civile, ovvero implicare la mera esigenza della sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art 3 cod proc pen e dell'art 295 cod proc civ, in attesa della definizione del giudizio penale. In conseguenza, la pronuncia che neghi in sostanza il detto limite, escludendo sia l'improponibilita dell'Azione sia la necessita della sospensione, non e idonea a costituire il presupposto indispensabile per esperire il rimedio del regolamento di Competenza, giacche non risolve una questione di Competenza, ed e invece impugnabile solo con i mezzi ordinari.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)