diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3202 del 16/12/1952 (Rv. 881259 - 01)

LOCAZIONE DI COSE - PROROGA LEGALE - RINNOVAZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO - NOZIONE. COMODATO - CONCESSIONE IN COMODATO DELLA COSA LOCATA - LICEITÀ.
Stato
decisa il 1952-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881259-01

LOCAZIONE DI COSE - PROROGA LEGALE - RINNOVAZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO - NOZIONE. COMODATO - CONCESSIONE IN COMODATO DELLA COSA LOCATA - LICEITÀ.

Il concetto giuridico di "rinnovazione" non può intendersi che come sopravvivenza, oltre il termine, del vecchio contratto, senza variazione di condizioni, o con quelle sole modificazioni accessorie, che, ai sensi dell'art. 1231 cod.civ., non producono novazione. La sostituzione del precedente conduttore con un altro non può quindi, farsi rientrare nel concetto di "rinnovazione". Non occorre che il comodante sia proprietario della cosa data in comodato, essendo sufficiente che egli abbia - al momento in cui viene posto in essere il comodato - l'uso ed il godimento della cosa stessa. Pertanto, ben può il conduttore concedere in comodato la cosa locata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)