diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 22577 del 10/09/2019 (Rv. 655113 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Esimente di cui all'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655113-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la previsione di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione che per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando integri la commissione di un reato; ove si richieda l'applicazione di tale esimente, il giudice deve procedere ad una valutazione d'ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)