Sez. U, Sentenza n. 6327 del 23/04/2012 (Rv. 622237 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Esimente di cui all'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Condizioni - Valutazione del giudice disciplinare - Sindacabilità in Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'illecito di cui all'art. 2, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la previsione di cui all'art. 3 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, secondo la quale l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione e sia per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, ed impone al giudice di procedere ad una valutazione di ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso; il giudizio negativo al riguardo, anche implicito, è soggetto al sindacato delle Sezioni Unite ed il vizio dedotto è riscontrabile allorchè gli elementi di fatto acquisiti siano giudicati potenzialmente idonei a condurre ad una soluzione di segno positivo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che - in relazione all'addebito di grave scorrettezza per aver espresso critiche aspre e gratuite in ordine alla professionalità del collega precedente titolare del ruolo - la scarsa rilevanza del fatto poteva emergere dalla sostanziale unitarietà del comportamento e dal successivo e formale riconoscimento da parte dell'incolpato, magistrato alle prime funzioni, dell'inopportunità ed incongruità del proprio comportamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)