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Sez. 6, Sentenza n. 13684 del 02/07/1980 Ud. (dep. 20/12/1980) Rv. 147140 - 01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ILLEGITTIMITA DELLA REVOCA - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147140-01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ILLEGITTIMITA DELLA REVOCA - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO IN CASSAZIONE.*

L'illegittima revoca della sospensione condizionale della pena deve essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche di ufficio, e la relativa pronuncia e soggetta, di conseguenza, al Sindacato della Corte di Cassazione, indipendentemente da ogni formalita di denuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)