diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 2020 del 18/01/2024 (Rv. 669835-01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - IN GENERE | Tutela dell'aggiudicatario ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. e 2919 c.c. - Condizione - Trascrizione del pignoramento sino all'acquisto - Cancellazione della formalità pubblicitaria - Effetti - Regola della priorità delle trascrizioni - Applicabilità - Revoca del provvedimento di cancellazione - Irrilevanza - Ragioni. ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EFFETTO TRASLATIVO - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669835-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - IN GENERE

La tutela dell'aggiudicatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. presuppone che sino al momento del suo acquisto sia mantenuta la trascrizione del pignoramento, dalla quale discende l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi ai sensi dell'art. 2919, comma 2, c.c.; ne consegue che, qualora la formalità venga cancellata - anche se erroneamente o financo illegittimamente - a seguito di estinzione o di altra forma di chiusura anticipata della procedura, acquistano efficacia, in pregiudizio dell'aggiudicatario, le trascrizioni successive al pignoramento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c., a nulla valendo l'eventuale ripristino della formalità pubblicitaria del vincolo espropriativo, in conseguenza della revoca del provvedimento di cancellazione, potendo i relativi effetti operare solo ex nunc e, dunque, in maniera recessiva rispetto agli acquisti "medio tempore" ritualmente trascritti.

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis, Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)