Sez. L, Sentenza n. 475 del 26/01/1989 (Rv. 461592 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DI LAVORO - ASSEGNAZIONE ALL'ESTERO PER UN TEMPO INDETERMINATO - TRASFERIMENTO - DIFFERENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DI LAVORO - ASSEGNAZIONE ALL'ESTERO PER UN TEMPO INDETERMINATO - TRASFERIMENTO - DIFFERENZA.*
L'assegnazione all'estero di un lavoratore per un tempo indeterminato - la quale si distingue dalla fattispecie della trasferta o missione (sia in territorio nazionale sia all'estero) per il fatto che in tale seconda fattispecie la dislocazione del lavoratore in una Sede diversa da quella originaria è limitata temporalmente da un termine di durata prefissato, o desumibile dalla natura dell'incarico - non è inquadrabile - al fine di ritenere il carattere totalmente, anziché parzialmente, retributivo della indennità di residenza all'estero o indennità estero e la integrale computabilità della medesima nella Determinazione della indennità di anzianità - nello schema del trasferimento, il quale, presupponendo un mutamento definitivo dell'originaria Sede di lavoro caratterizzato dalla stabilità dello spostamento e dalla Mancanza nel datore di lavoro di un potere discrezionale ed insindacabile di richiamo del lavoratore nella Sede originaria, è invece configurabile solo quando, per accordo delle parti, il datore di lavoro trasferisca definitivamente all'estero il dipendente e questi rimanga presso la Sede estera fino alla normale Estinzione del rapporto. (Conf 3232/85, mass n 440905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)