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Sez. L - , Ordinanza n. 809 del 19/01/2021 (Rv. 660253 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Potere di autotutela spettante all'Inps - Annullamento d'ufficio della posizione previdenziale apparentemente esistente - Disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dell'istituto - Prova contraria - Onere dell'interessato.
Stato
decisa il 2021-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660253-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)