Sez. L, Sentenza n. 1399 del 08/02/2000 (Rv. 533618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Potere di autotutela spettante all'Inps - Annullamento d'ufficio della posizione previdenziale apparentemente esistente - Disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dell'istituto - Prova contraria - Onere dell'interessato - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittimo - e quindi non suscettibile di disapplicazione - il provvedimento dell'INPS di annullamento della posizione previdenziale di un procuratore generale di una società che asseritamente - ma senza che risultasse provata la dipendenza dagli organi societari - appariva essere anche dipendente della stessa).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)