Sez. 3, Sentenza n. 3909 del 12/06/1986 (Rv. 446737 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - MUTAMENTO DEL COLLEGIO NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - MUTAMENTO DEL COLLEGIO NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
Anche nel nuovo rito del lavoro, il mutamento della originaria composizione del collegio giudicante non comporta alcuna nullità della sentenza ove il procedimento si svolga compiutamente, con riferimento all'assunzione delle prove, alla discussione ed alla decisione della causa, davanti ad uno stesso collegio che regolarmente costituito sia rimasto immutato. (V 1519/84, mass n 433604).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)