diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8747 del 26/06/2001 (Rv. 547767 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Ricorso per cassazione - Motivi - Vizio inerente alla motivazione - Deducibilità - Esclusione - Limiti - Mancanza o mera apparenza di motivazione.
Stato
decisa il 2001-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547767-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell'art. 111 Cost., le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, per cui il rimedio non è esperibile per denunziare l'inadeguatezza, l'insufficienza o la contraddittorietà dell' "iter" argomentativo che sorregge il "decisum", a meno che tali vizi non consistano nella totale mancanza o nella mera apparenza della motivazione, così da risolversi essi stessi in violazione di legge sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)