Sez. 1, Sentenza n. 7802 del 21/08/1997 (Rv. 506923 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - CASI SPECIALI | Confisca dell'autoveicolo - Destinatario del provvedimento - Provvedimento di confisca emesso nei confronti di soggetto diverso dal proprietario (o non più tale) - Legittimazione di questo a proporre opposizione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - CASI SPECIALI
La sanzione amministrativa della confisca, determinando la perdita del diritto di proprietà, ha come destinatario necessario il proprietario della cosa confiscata; pertanto, nell'ipotesi in cui la confisca venga disposta a vari mesi di distanza dall'accertamento dell'infrazione amministrativa e nel frattempo il proprietario, riacquistata la disponibilità del bene in seguito a dissequestro, l'abbia rivenduto, il provvedimento di confisca emesso nei confronti di chi, pur proprietario del bene al momento della violazione amministrativa, non sia più tale, può essere validamente impugnato con l'opposizione di cui all'art. 22 legge n. 689 del 1981 per denunciare l'insussistenza della sanzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)